Mancata nomina del responsabile dei lavori

Sai cosa rischi?

Chi è il responsabile dei lavori?

Il committente di un cantiere, ovvero soggetto per cui viene eseguita l’opera, è la figura che detiene le principali responsabilità in ambito di sicurezza. Spesso il committente però, non possedendo le capacità tecnico-professionali necessarie per assumersi tali responsabilità, affida tale compito al Responsabile dei Lavori.

Egli deve supervisionare tutte le attività in cantiere, garantendo il rispetto delle normative, delle norme di sicurezza e dei requisiti tecnici, coordinando tempi, costi e imprevisti.

Differenza con il Direttore dei Lavori: Non deve essere confuso con il direttore dei lavori, il quale si occupa di coordinare le attività per garantire che i lavori vengano eseguiti correttamente.

Normative di riferimento

Secondo l’art. 89 del D.Lgs. 81/2008 (comma 1, lettera c), il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti a lui affidati.

  • Ambito Pubblico: Corrisponde al responsabile del procedimento.
  • Ambito Privato: Definizione e funzione possono differire.
  • Requisiti: Non è richiesta una specifica qualifica, ma competenze tecniche adeguate per gestire lavori edilizi pubblici e privati.

Quando si effettua la nomina?

La nomina non è obbligatoria e viene effettuata dal committente nei seguenti casi:

  • Quando il committente non possiede le capacità professionali per adempiere agli obblighi dell’art. 90 D.Lgs. 81/2008.
  • In caso di opera affidata a più committenti; in assenza di un responsabile, le sanzioni vengono imputate a ciascun committente.

L’incarico deve essere conferito mediante delega di funzioni (art. 16 D.Lgs. 81/2008) per escludere il coinvolgimento diretto del committente.

Compiti e Idoneità Tecnico-Professionale

Il responsabile designa i coordinatori (CSP e CSE) e deve verificare l’idoneità di imprese e lavoratori autonomi richiedendo:

Carta d’identità del Datore di Lavoro
Nominativo addetto RSPP (attestato e nomina)
Nominativo addetto RLS/RLST (attestato e nomina)
Nomina del medico competente
Visura camerale e DURC
Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Accettazione del Piano di Sicurezza (PSC)
Conformità macchine e attrezzature
Elenco dispositivi di protezione (DPI)
Dichiarazione assenza provvedimenti sospensivi
Tesserino di riconoscimento con foto
Elenco lavoratori libro matricola e idoneità sanitaria
Dichiarazione organico medio annuo
Estremi denunce INPS, INAIL e Casse Edili
Contratto collettivo applicato
Assicurazione obbligatoria infortuni (DPR 1124/65)
Patente a crediti

Cosa rischia il committente?

Ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 81/2008, la designazione di CSP/CSE non libera il committente dall’obbligo di verifica. La Cassazione (Sent. 36869/2009) conferma che il committente risponde per culpa in eligendo o mancata vigilanza.

Sanzioni (Art. 157 D.Lgs. 81/2008):

Arresto da 3 a 6 mesi o Ammenda Da € 3.559,60 a € 9.112,57 (Violazione Art. 90, commi 3, 4 e 5).
Arresto da 2 a 4 mesi o Ammenda Da € 1.423,83 a € 6.834,44 (Violazione Art. 90 c. 9 lett. a, 93 c. 2, 100 c. 6-bis).
Sanzione Amministrativa Pecuniaria Da € 711,92 a € 2.562,91 (Violazione Art. 90 commi 7 e 9, 101 c. 1).

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